1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte:
a) al recupero e alla valorizzazione dell'intero patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle ingenti risorse naturalistiche presenti sul territorio;
b) al recupero e alla conservazione dei siti architettonici e archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo;
c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città fortificate;
d) al recupero del patrimonio edilizio anche attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;
e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.
1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni e le soprintendenze competenti trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali i progetti relativi agli
1. Agli interventi di cui all'articolo 1 si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente per gli appalti pubblici.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla medesima legge, per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo modello di scheda, per l'individuazione delle città murate.
2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, provvedono all'individuazione delle città murate presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
3. Le regioni, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni:
a) provvedono al censimento delle città murate presenti nel proprio territorio, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con il decreto di cui al comma 1;
b) istituiscono gli elenchi regionali delle città murate.
4. L'inserimento negli elenchi dei cui alla lettera b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di città murata.
5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalle regioni al Ministero dei beni e delle attività culturali, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero, l'elenco nazionale delle città murate.
1. Il Governo, entro quattro mesi dall'istituzione dell'elenco nazionale delle città murate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della presente legge, sottopone al Comitato del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 8 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione delle città murate nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11 della citata Convenzione.
2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a disposizione dall'UNESCO, ai sensi dell'articolo 15 della citata Convenzione, resa esecutiva dalle legge 6 aprile 1977, n. 184, devono essere utilizzate nell'ambito del programma organico di interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.
1. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2 è determinata in sede di legge finanziaria